penale mutuo
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Estinzione penale mutuo

La banca non può chiedere un centesimo in più del dovuto, nel caso di estinzione anticipata del mutuo. Spariscono anche i costi per cancellare l’ipoteca: adesso non serve più il notaio.

Il decreto legge numero 7 del 31 gennaio 2007, cosiddetto Bersani bis, entrato in vigore dal 2 febbraio scorso, e approvato definitivamente dal Senato il 30 marzo, ha eliminato i costi notarili e penali in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Infatti, prima di quel termine, l’acquirente di un immobile da adibire a prima casa, nel valutare le offerte di mutuo delle banche doveva tenere nella debita considerazione la penale da corrispondere all’istituto di credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

La penale poteva arrivare al 3% dell’importo da restituire. Oltre a questo costo si aggiungevano anche quelli di cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile dato in garanzia. Estinguere un mutuo quindi poteva costare davvero tanto. Il decreto Bersani ha introdotto anche il divieto di apporre clausole penali per l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari contratti per l’acquisto della prima casa (per prima casa si intende solo quella dove si vuole stabilire la propria residenza).

La normativa sancisce che è nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, dove il mutuatario, che richiede l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo, sia tenuto a una determinata prestazione a favore della banca mutuante. Ovvero, detto in termini spiccioli, abbia l’obbligo di pagare una penale. Le clausole contrarie alla disposizione normativa sono infatti nulle. La disposizione si applica a tutti i contratti di mutuo stipulati dal 2 febbraio 2007.

Ma la buona notizia è condivisa anche da tutti coloro che hanno stipulato un mutuo sulla prima casa prima dall’entrata in vigore della normativa di favore. Per questi soggetti l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori cercheranno di defi nire le regole per ridurre o eliminare le penali dei contratti di mutuo in essere.

Se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto non verrà raggiunto un accordo, la misura della penale sarà equamente stabilita dalla Banca d’Italia. Successivamente, i consumatori che hanno stipulato il contratto di mutuo prima del 2 febbraio 2007 potranno chiedere di rinegoziare la penale e le banche non potranno rifi utare.

È stata anche semplifi cata la procedura di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie nascenti da mutui. La normativa precedente prevedeva che con l’estinzione del mutuo il debitore dovesse rivolgersi all’istituto di credito per ottenere l'"assenso alla cancellazione", ossia l’autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca. Assenso che andava autenticato da un notaio prima che la scrittura privata poteva essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate e infine depositata presso la Conservatoria dei registri immobiliari per l’annotazione a margine della formalità ipotecaria.

Ciò avveniva dopo il pagamento dei tributi previsti per legge e della parcella del notaio incaricato. La cancellazione costava in media circa mille euro.

Adesso sono stati aboliti il passaggio notarile, e, di conseguenza, il pagamento della parcella e la registrazione dell’atto di cancellazione all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente che ha estinto il mutuo gravante sul cespite immobiliare offerto in garanzia non dovrà fare nulla ai fi ni della cancellazione.

Sarà compito della banca comunicare l’avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria dei registri immobiliari, in modo che la cancellazione ipotecaria operi automaticamente, e anche al cliente.

L'intervento è particolarmente apprezzato adesso che si registra una crescente onerosità dei mutui a causa del continuo aumento dei tassi d’interesse.

 

15 maggio 2007

Fonte: Corriere della Sera - Stefano Valente e Giovanni Medioli