La definizione ufficiale si trova nel Codice Civile all'art. 1936, ed è il seguente: "La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui."
In sostanza, la fidejussione è una garanzia personale accessoria, che si aggiunge al rapporto obbligatorio del prestito richiesto. Questo nuovo rapporto si ha fra il soggetto creditore e un debitore terzo (detto garante, nonché fidejussore) che, col suo patrimonio, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale del creditore stesso.
Quest'ultimo si impegna - con firma di contratto - a garantire il rimborso del prestito del creditore, nel caso d'innosservanza di quest'ultimo. L'autonomia di tale contratto accessorio è caratterizzata dalla possibilità di rinuncia - per iscritto - dal fidejussore stesso, altrimenti esso si annulla con l'estinzione del prestito principale.
Si deduce che l'obbligazione prestata non potrà essere più onerosa dell'importo stabilito nel contratto del finanziamento richiesto.

Contratto di Fidejussione
La fidejussione può essere prestata sia per un prestito già in corso, che per uno ancora da richiedere; da qui le due possibili forme:
La particolare differenza, tra gli altri tipi di garanzia finanziaria, sta nel fatto che il garante (fidejussore) continua ad avere la piena disponibilità del proprio patrimonio; cosa diversa per le ipoteche, per esempio, nelle quali una parte del patrimonio è vincolato. Da questo ne deriva che la fidejussione si basa di più sul concetto morale di quello patrimoniale.
Questa forma di garanzia accessoria rientra nella categoria dei crediti di firma. Una fidejussione può essere prestata da una terza persona, come dalla banca stessa. In quest'ultimo caso, l'ente finanziatore rilascia tale impegno contro il pagamento di una "commissione", in genere corrispondente all'1% dell'importo.
Essa, generalmente, richiede di firmare una "controfidejussione", dichiarazione che tutela la banca nella copertura di tale cifra. In tal modo, il creditore sarà obbligato a coprire la cifra garantita dall'ente stesso.