Fideiussione tipologie
Fideiussione Omnibus
Particolare forma di garanzia, il quale contratto è caratterizzato dalla presenza di clausole aggiuntive - rispetto alla forma base - vantaggiose per il creditore. Infatti con questa formula il fidejussore ha l'obbligo di garantire sia i debiti in corso che quelli futuri del debitore di qualsiasi natura. Bisogna sottolineare che questa tipologia di fidejussione è resa valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
Fidejussione Solidale
Caso in cui il fidejussore è obbligato al pagamento dello stesso importo del
prestito principale. Rimane in discussione se, in questa tipologia, il
debitore principale debba rispettare o meno un qualche tipo di onere nella
fase di pretesa.
Fidejussione con beneficio d'escussione
Formula in cui il fidejussore è obbligato all'adempimento solo dell'importo
che resta dopo l'escussione del debitore garantito. Rimane in discussione se
il creditore debba chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e -
solo dopo l'eventuale rifiuto di questo - rivolgersi al fidejussore, o se il
creditore possa decidere - alla scadenza - verso quale obbligo agire.
Fidejussione parziale
La fidejussione è detta "parziale" quando la sua garanzia è limitata, per
contratto, ad una sola parte dell'importo totale del prestito principale.
Fidejussione attiva
Garanzia rilasciata da una persona fisica o società finanziaria a favore
della banca (creditore) che copre l'obbligazione principale del proprio
cliente.
Fidejussione passiva
Garanzia rilasciata dalla banca a favore del soggetto creditore, per conto
del proprio cliente (debitore).
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