Deducibilità spese di telefonia


Con la risoluzione 162E_2009 è stabilito che quando una società di servizi dopo aver ricevuto un contratto avente ad oggetto l’attività di sviluppo, di
acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico da parte di un Comune “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”.
"Si ricorda che, prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, il
regime di parziale indeducibilità interessava le sole spese sostenute per servizi di telefonia mobile, per le quali la norma fissava una soglia di deducibilità del 50 per cento; questa percentuale è stata, successivamente, elevata all’80 per cento ed estesa ai costi per servizi di telefonia fissa per i quali vigeva, originariamente, un regime di integrale deducibilità."
"In relazione (...) alla deducibilità delle spese di telefonia sostenute dalla società istante quale mandatario senza rappresentanza (...) gli esborsi sostenuti dalla società in qualità di mandataria non rappresentano dal punto di vista economico costi propri, ma mere movimentazioni finanziarie; allo stesso modo i successivi rimborsi da parte del mandante non rappresentano ricavi. Questi ultimi, più precisamente, sono costituiti dalle provvigioni pattuite che costituiscono i componenti positivi rilevanti nella determinazione del reddito imponibile del mandatario senza rappresentanza.

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martedì 23 giugno 2009
Inserito da: simbon, 11.19

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