Cancellazione ipoteca volontaria

La Legge n°40/2007 - definita dal Decreto Bersani bis - permette la cancellazione automatica dell'ipoteca volontaria, ossia quella non giudiziale e/o legale.

Il vantaggioso sistema si può applicare all'ipoteca relativa a un mutuo, sia in modo automatico che "alla vecchia maniera", cioè mediante atto firmato davanti a un notaio. Per poter usufruire della Legge, la banca deve comunicare l'avvenuta estinzione del prestito all'Agenzia del Territorio. Questo, oltre a eliminare la presenza necessaria di un notaio, cancella ogni spesa bancaria legata alla cancellazione dell'ipoteca; infatti nel comma 8 septis è precisato che la procedura va eseguita "senza alcun onere per il debitore".

Per i casi di mutui estinti dopo la data del 2 giugno 2007, la banca è tenuta a inviare notifica all'ufficio competente entro 30 giorni dall'estinzione. Nel caso di mutui estinti prima di tale data, i 30 giorni partono dalla data di richiesta quietanza da parte del debitore; tale richiesta va effettuata per mezzo di raccomandata A/R all'istituto debitore stesso.

Alcune note sono importanti da ricordare:
  • ancora oggi non sono previste sanzioni amministrative nei confronti delle banche che non inviano comunicazione all'Agenzia del Territorio, per questo talvolta è necessario farne richiesta scritta all'istituto bancario
  • nel caso di richiesta nuovo mutuo, poco dopo l'estinzione del precedente, la cancellazione automatica dell'ipoteca potrebbe risultare difficoltosa; infatti, durante i 30 giorni per comunicare l'estinzione del mutuo, la banca ha facoltà di opporsi dietro "giustificato motivo"
  • in difficili situazioni (es. quella sopra citata) è consigliabile utilizzare il metodo tradizionale, con atto notarile, in cui le spese saranno comunque a carico del debitore
  • alla presenza dell'atto notarile, anche la banca ha diritto ad un contributo per l'intervento del proprio notaio.

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giovedì 11 dicembre 2008
Inserito da: Simona, 20.00

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