Le norme legate al Leasing Finanziario

I rischi connessi al Leasing Finanziario impongono che questi beni abbiano anche delle caratteristiche di fungibilità futura, siano cioè rivendibili sul mercato per tutta la durata dell'operazione.

L'operazione di Leasing è, sostanzialmente, un'operazione di finanziamento e pertanto necessita delle autorizzazioni che conseguono all'esame del merito creditizio del Cliente, che viene svolto secondo gli schemi bancari tradizionali come:

-esame dalla struttura patrimoniale,
-finanziaria, ed economica,
-valutazione delle motivazioni e delle previsioni,
-valutazione delle informazioni acquisendo la stessa documentazione che viene ordinariamente richiesta da un Istituto bancario per la concessione degli affidamenti.

L'operazione di Leasing è strettamente correlata all'esistenza di tre soggetti: oltre alla Società concedente, il Cliente (utilizzatore del bene) ed il Fornitore.

La Società di Leasing, nel rapporto contrattuale che instaura con il Cliente ed il Fornitore, si pone come mero ente finanziatore e, pertanto, non assume responsabilità circa l'individuazione del bene e la sua utilizzazione in costanza del contratto (cosiddetta clausola di inversione del rischio).

L'operazione di Leasing prevede un riscatto finale, cioè una cifra predeterminata che potrà essere pagata dall'utilizzatore al termine dell'operazione al fine di trasferire a se' la proprietà del bene oggetto del contratto. Trattandosi di una facoltà, l'utilizzatore può anche rinunciare al pagamento di detta cifra e in questo caso (per la verità assai raro) il bene resta di proprietà della Società di Leasing, che ne dispone a proprio piacimento.

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venerdì 17 ottobre 2008
Inserito da: Cristiano, 16.18

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