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L’apertura di credito In conto corrente

L’apertura di credito è un contratto in base al quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente, per un periodo di tempo determinato o in­determinato, una somma di denaro che può essere utilizzata anche con pre­lievi parziali e ripristinata con successivi versamenti.
Tale contratto è regolato sia dalle norme civistiche (artt. 1842 ss. cc.) sia dalle condizioni generali uniformi per i conti correnti di corrispondenza e per le aperture di credito utilizzabili in conto corrente previste dall’Asso­ciazione bancaria italiana, che presentano sovente notevoli difformità ri­spetto al dettato civilistico e spesso introducono disposizioni decisamente più penalizzanti per il cliente, il quale deve esplici­tamente approvarle per iscritto.
Le banche richiedono infatti la sottoscrizio­ne di un apposito modulo, solitamente redatto in modo standardizzato (la cosiddetta «lettera contratto»), nel quale vengono indicate anche tutte le condizioni che regolano il rapporto: l’ammontare del credito concesso, il tasso di interesse e le altre componenti di costo, la scadenza (in caso di aper­tura di credito a tempo determinato), il preavviso necessario in caso di reces­so, e così via.
Prima di passare in rassegna le diverse tipologie di apertura di credito utilizzabile in conto corrente, pare tuttavia opportuno ricordare l’esistenza dell’apertura di credito semplice: in tale fattispecie, infatti, il diritto di dispor­re del credito erogato è concesso una sola volta, anche mediante utilizzi fra­zionati, ma senza che sia possibile ripristinare la disponibilità originaria attraverso versamenti successivi. L’operazione, che di norma presenta scaden­za determinata, viene solitamente utilizzata per concedere finanziamenti a imprese che svolgono un’attività caratterizzata da un elevato grado di stagio­nalità o che necessitano di anticipi all’importazione o all’esportazione.
Venendo ora più propriamente all’apertura di credito in conto corrente, occorre sottolineare come da un punto di vista strettamente giuridico si deb­ba parlare di concessione di credito ogni qualvolta la banca autorizzi il clien­te, per iscritto o mediante semplici accordi verbali, a utilizzare somme di de­naro eccedenti le sue disponibilità o fondi iliquidi, la cui valuta cioè non sia ancora giunta a maturazione.
Tuttavia, in relazione a particolari fenomeni che possono evidenziarsi nel corso dei rapporti, si è soliti identificare, nella prassi operativa, i seguenti sottotipi:
1. l’apertura di credito ordinaria in conto corrente;
2. il credito per elasticità di cassa;
3. lo sconfinamento;
4. lo scoperto di valuta.

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venerdì 10 ottobre 2008
inserito da Cristiano aka Bongo , 14.27

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