L'anticipazione su pegno

Le norme civilistiche definiscono l’anticipazione come un contratto di prestito monetario a breve termine garantito da pegno su merci o titoli (artt, 1846 ss): l’operazione è pertanto costituita da un contratto principale di prestito, da cui ha origine la polizza di anticipazione, dove vengono indicate le clausole principali del contratto, e da ùn contratto accessorio, ma di non minore importanza, di pegno.
Da un lato il debitore cede dei beni a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, perdendone la disponibilità ma non la proprietà; dall’altro la banca si impegna a conservare i beni, senza di­sporne, per tutto il tempo del finanziamento e a restituirli a seguito del­l’estinzione del prestito. Solamente nell’ipotesi di mancato rimborso da par­te del cliente finanziato i beni potranno essere venduti all’incanto, dando la possibilità alla banca di soddisfarsi sul ricavato ottenuto con diritto di prela­zione sugli altri creditori.
L’oggetto del pegno può essere conservato presso la banca che concede l’anticipazione, presso i Magazzini generali oppure presso un terzo deposi­tario, qualora si tratti di merci viaggianti: in questi ultimi due casi il pegno verrà costituito sui documenti rappresentativi delle merci stesse.

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giovedì 30 ottobre 2008
Inserito da: Cristiano, 19.50

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