Il leasing finanziario

Tra le «attività ammesse al mutuo riconoscimento» che l’entrata in vigo­re del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. P settem­bre 1993, n. 385) ha consentito di svolgere agli enti creditizi vi è anche il lea­sing finanziario, il cui esercizio era in precedenza esclusivamente riservato a società specializzate operanti nel settore del parabancario.
Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale una società (loca­tore) acquista o fa costruire un bene mobile o immobile su indicazione del­l’utilizzatore (locatario o conduttore), concedendolo in locazione a quest’ul­timo, solitamente per un periodo di tempo corrispondente alla vita econo­mica del bene stesso, dietro pagamento di un canone periodico. Al termine del contratto l’utilizzatore potrà scegliere fra tre diverse alternative: restitui­re il bene, rinnovare il contratto con la corresponsione di un canone più ri­dotto rispetto al precedente, oppure acquistare il bene stesso, mediante il pagamento di un prezzo prefissato all’atto della stipulazione del contratto (prezzo di riscatto). Normalmente è quest’ultima l’alternativa, tanto più probabile quanto minore risulta essere il valore del prezzo di riscatto, che in alcuni casi si riduce al pagamento di un importo pressoché simbolico, così da non rendere affatto conveniente la restituzione del bene.

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giovedì 4 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 14.19

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