Il leasing finanziario
Tra le «attività ammesse al mutuo riconoscimento» che l’entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. P settembre 1993, n. 385) ha consentito di svolgere agli enti creditizi vi è anche il leasing finanziario, il cui esercizio era in precedenza esclusivamente riservato a società specializzate operanti nel settore del parabancario.Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale una società (locatore) acquista o fa costruire un bene mobile o immobile su indicazione dell’utilizzatore (locatario o conduttore), concedendolo in locazione a quest’ultimo, solitamente per un periodo di tempo corrispondente alla vita economica del bene stesso, dietro pagamento di un canone periodico. Al termine del contratto l’utilizzatore potrà scegliere fra tre diverse alternative: restituire il bene, rinnovare il contratto con la corresponsione di un canone più ridotto rispetto al precedente, oppure acquistare il bene stesso, mediante il pagamento di un prezzo prefissato all’atto della stipulazione del contratto (prezzo di riscatto). Normalmente è quest’ultima l’alternativa, tanto più probabile quanto minore risulta essere il valore del prezzo di riscatto, che in alcuni casi si riduce al pagamento di un importo pressoché simbolico, così da non rendere affatto conveniente la restituzione del bene.
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