I prestiti aventi per oggetto titoli
Fra i crediti non monetari un certo rilievo assumono i prestiti di titoli, destinati a quei soggetti che si trovano a dover disporre, per un determinato periodo di tempo, di valori mobiliari per ragioni connesse principalmente a contratti di fornitura, di somministrazione o di affitto, alla partecipazione a gare di appalto ovvero a negoziazioni di borsa.Nei primi due casi la necessità è essenzialmente riconducibile all’ obbligo di costituire una cauzione destinata a garantire le obbligazioni assunte dall’affidato: va tuttavia osservato che tale prassi è stata ormai quasi interamente sostituita dalla richiesta di fideiussioni bancarie, stante le difficoltà, in alcuni casi anche notevoli, di reperire titoli per importi spesso rilevanti, senza che ciò produca effetti distorsivi sui prezzi di mercato degli stessi. Il compenso per la banca è rappresentato da una commissione, calcolata sul valore corrente dei valori mobiliari, cui si aggiunge normalmente il reddito derivante dai frutti periodici su di essi maturati (cedole e/o dividendo, che restano di pertinenza della banca prestatrice).
Diverse sono invece le finalità ascrivibili ai prestiti di titoli relativi alle negoziazioni di borsa; in questa ipotesi infatti la necessità degli operatori è strettamente collegata all’esito di transazioni speculative da questi effettuate collegate all’andamento delle quotazioni dei titoli. L’esigenza di prorogare la propria posizione veniva, in passato, soddisfatta attraverso il ricorso al contratto di riporto di borsa; l’introduzione della liquidazione a contante dei titoli azionari ha evidenziato l’urgenza di mettere a disposizione degli operatori uno strumento contrattuale che potesse consentire di finanziare le posizioni al rialzo e al ribasso in relazione alle nuove modalità di funzionamento del mercato. A tale scopo si è fatto ricorso all’introduzione anche nel nostro paese, del prestito titoli, largamente sperimentato sui mercati anglosassoni dove assume la denominazione di stock lending: trattandosi di un contratto dalle caratteristiche generali, esso può essere ricondotto a diversi schemi contrattuali.
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