I prestiti aventi per oggetto titoli

Fra i crediti non monetari un certo rilievo assumono i prestiti di titoli, destinati a quei soggetti che si trovano a dover disporre, per un determinato periodo di tempo, di valori mobiliari per ragioni connesse principalmente a contratti di fornitura, di somministrazione o di affitto, alla partecipazione a gare di appalto ovvero a negoziazioni di borsa.
Nei primi due casi la necessità è essenzialmente riconducibile all’ obbli­go di costituire una cauzione destinata a garantire le obbligazioni assunte dall’affidato: va tuttavia osservato che tale prassi è stata ormai quasi intera­mente sostituita dalla richiesta di fideiussioni bancarie, stante le difficoltà, in alcuni casi anche notevoli, di reperire titoli per importi spesso rilevanti, sen­za che ciò produca effetti distorsivi sui prezzi di mercato degli stessi. Il com­penso per la banca è rappresentato da una commissione, calcolata sul valore corrente dei valori mobiliari, cui si aggiunge normalmente il reddito deri­vante dai frutti periodici su di essi maturati (cedole e/o dividendo, che resta­no di pertinenza della banca prestatrice).
Diverse sono invece le finalità ascrivibili ai prestiti di titoli relativi alle negoziazioni di borsa; in questa ipotesi infatti la necessità degli operatori è strettamente collegata all’esito di transazioni speculative da questi effettuate collegate all’andamento delle quotazioni dei titoli. L’esigenza di prorogare la propria posizione veniva, in passato, soddisfatta attraverso il ricorso al con­tratto di riporto di borsa; l’introduzione della liquidazione a contante dei ti­toli azionari ha evidenziato l’urgenza di mettere a disposizione degli opera­tori uno strumento contrattuale che potesse consentire di finanziare le posi­zioni al rialzo e al ribasso in relazione alle nuove modalità di funzionamento del mercato. A tale scopo si è fatto ricorso all’introduzione an­che nel nostro paese, del prestito titoli, largamente sperimentato sui mercati anglosassoni dove assume la denominazione di stock lending: trattandosi di un contratto dalle caratteristiche generali, esso può essere ricondotto a di­versi schemi contrattuali.

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martedì 9 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 22.12

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