I fondi comuni di investimento mobiliari aperti
I fondi comuni di investimento mobiliari aperti, introdotti in Italia con legge 23 marzo 1983, n. 7, sono organismi che procedono a raccogliere tra il pubblico il risparmio che viene poi investito in valori mobiliari scelti dal gestore al fine di aumentare il valore del patrimonio. Si tratta, in particolare, di una gestione «in monte», vale a dire non individuale o personalizzata come nelle gestioni patrimoniali, ma collettiva e indistinta delle risorse raccolte; tale attività è specificamente preclusa alle banche che possono solo collocare presso la clientela quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento. Gli investitori, infatti, sottoscrivono certificati di partecipazione che rappresentano le quote del fondo, ciascuna delle quali ha il medesimo valore e conferisce identici diritti.
Tali fondi vengono definiti aperti in quanto il patrimonio gestito è soggetto a variazioni per effetto delle nuove sottoscrizioni operate da chi desidera «entrare» nel fondo e dei riscatti, cioè delle richieste di rimborso avanzate da coloro che intendono smobiizzare l’investimento e «uscire» dal fondo.
I fondi possono presentare caratteristiche estremamente diversificate in relazione a una serie di fattori quali la composizione del portafoglio e le modalità di remunerazione del capitale investito dai risparmiatori.
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