Cos'è l'avallo?

L'avallo è una tipica obbligazione cambiaria mediante la quale la banca (avallante) garantisce, nell’interesse di un suo cliente (avallato) il pagamento di un titolo di credito, solitamente di natura cambiaria. L’apposizione della fir­ma della banca sulla cambiale, preceduta dalla formula «per avallo», o da altre espressioni equivalenti, rappresenta la modalità attraverso la quale si realizza il credito di avallo.
Tale forma di garanzia trova applicazione soprattutto nelle transazioni mercantili di carattere internazionale, dove l’avallo posto dalla banca sull’ef­fetto cambiario ha lo scopo di assicurare il pagamento della tratta spiccata dall’esportatore sull’importatore, che costituisce il beneficiario del prestito di firma. Più raramente invece, il credito di avallo viene utilizzato nelle ope­razioni di compravendita che si svolgono all’interno del nostro paese; il suo utilizzo si ha unicamente in quelle negoziazioni dove il venditore è disposto a concedere dilazioni di pagamento in presenza di una garanzia bancaria. Ancora, l’avallo può essere utilizzato qualora il cliente intenda ottenere cre­dito presso un’altra istituzione creditizia attraverso lo sconto di carta finan­ziaria (pagherò diretto): la presenza della garanzia consente infatti di dar luogo all’operazione a condizioni di tasso decisamente vantaggiose e senza particolari difficoltà.
Per cautelarsi da un eventuale uso improprio, la banca avallante deve verificare che gli effetti vengano regolarmente pagati alla scadenza e richie­dere prova dell’avvenuta estinzione: proprio per tale ragione, essa esige che i titoli di credito vengano domiciliati presso i propri sportelli.
In base alle diverse fattispecie sopra evidenziate si comprende come la banca si obblighi cambiariamente solo nei confronti di clientela di sicura solvibilità, che sia in grado di assolvere prontamente ai propri impegni alla scadenza pattuita: ciò rende pertanto necessaria un’indagine preliminare, con specifico riguardo alla capacità di rimborso dell’affidato e alla fissazione dell’ammontare per il quale è opportuno prestare la garanzia.
La remunerazione dell’operazione è costituita da una commissione, commisurata percentualmente all’importo garantito e variabile in relazione alla durata del titolo: tale commissione deve essere corrisposta in via anticipata, all'atto della firma di avvallo e, in caso di cambiali avvallate con scadenza superiore a dodici mesi, può essere percepita, sempre anticipatamente, di anno in anno. Nella prassi bancaria non è prevista la restituzione della commissione qualora l'effetto cambiario venga estinto prima della scadenza.

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venerdì 5 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 22.27

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