Le plusvalenze
La riforma in vigore dal 10 luglio 1998 (Decreto legislativo 461/1997) ha cambiato le regole in materia di tassazione degli investimenti finanziari. Sono stati introdotti 3 diversi regimi.1) Regime del risparmio amministrato, per applicare questo regime è necessario che i titoli, le quote o i certificati da cui originano le plusvalenze siano depositati in custodia o amministrazione presso un intermediario autorizzato (banche, società di intermediazione immobiliare). L'intermediario provvede a versare l'imposta sostitutiva del 12,5% sulla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta e nulla dovrà essere dichiarato dal contribuente. Le minusvalenze possono essere computate in diminuzione solamente delle plusvalenze realizzate successivamente. Nel caso in cui al termine del periodo d'imposta risultino minusvalenza non ancora compensate, il relativo importo potrà essere riportato nel successivo perìodo d'imposta e se necessario nei successivi (ma non oltre il quarto). In caso di chiusura del rapporto con l'intermediario o passaggio al regime della dichiarazione, le minusvalenze non ancora compensate possono essere utilìzzate in dichiarazione ovvero nell'ambito di un nuovo rapporto di amministrazione, purché sia intestato agli stessi soggetti del rapporto dì provenienza.
2) Regime del patrimonio gestito, in questo caso l'ìnvestitore ha affidato in gestione il proprio patrimonio ad un intermedìario abilitato, I proventi conseguiti attraverso la gestìone possono essere assoggettati ad imposizione del 12,5% da parte del gestore senza che l'investitore debba dichiarare nulla. Le imposte (a differenza degli altri regimi) non sono più pagate in ragione dei singoli proventi conseguiti, ma sono corrisposte una volta anno in ragione dal risultato conseguito dal gestore al netto delle commissioni. Le plusvalenze non sono calcolate al momento della gestione ma sulla base del risultato annuo della gestione. Ciò significa che alla fine dell'anno si calcola il valore, ai prezzi di mercato, del patrimonio gestito e lo si contronta con quello di inizio anno. Se il risultato è positivo esso costituisce una plusvalenza tassata al 12,5%, se il risultato è negativo potrà essere portato in deduzione delle plusvalenze realizzate negli anni successivi (non oltre il quarto).
3) Regime della dichiarazione, si tratta del regime ordinario perché si applica tutte le volte che il risparmiatore non ha optato per una delle due forme precedenti. Nel modello Unico vengono indicate tutte le operazioni effettuate durante l'anno, poi si sommano algebricamente plusvalenze e minusvalenze. Se il risultato è positivo si pagherà su questa somma il 12,5% se è negativo l'importo può essere portato a deduzione delle future plusvalente per un periodo massimo di quattro anni.
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