L'agente immobiliare: norme e deontologia.
In Italia l’intermediazione immobiliare è disciplinata dal Codice Civile e da specifiche leggi statali. In accordo con queste leggi l’intermediazione immobiliare può essere esercitata esclusivamente da agenti immobiliari iscritti nell'apposito albo istituito presso le camere di commercio di ogni provincia, e muniti di assicurazione obbligatoria contro i rischi professionali ed a garanzia dei propri clienti. Inoltre, il mediatore deve sottoporre a verifica della camera di commercio moduli e formulari normalmente usati nella sua attività. Chi viola queste norme è punibile con sanzioni pecuniarie ed amministrative e non ha diritto alla provvigione. Si aggiunga che il mediatore iscritto anche ad una delle associazioni di categoria (FIAIP, FIMAA, ANMA) deve rispettarne il codice deontologico. Nello svolgimento della sua opera di mediazione, l’agente immobiliare ha il compito di segnalare l’esistenza dell’affare e mettere in contatto le parti interessate a concluderlo. Egli deve comunicare oltre alle circostanze note, quelle conoscibili con la normale diligenza, ed inoltre al mediatore è fatto divieto di dare e fornire informazioni false su circostanze che non egli stesso non abbia controllato. Per esempio, se afferma erroneamente che l’immobile non è ipotecato, è responsabile dei danni sofferti dal cliente. La verifica dell’esistenza di ipoteche o servitù e della conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche non é un obbligo del mediatore, tuttavia, gli agenti più organizzati e professionali, assicurano questo servizio ai propri clienti.
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