La fidejussione bancaria
Parlando del mutuo e dei prestiti personalisi è detto che una forma di garanzia per la banca, nelle richieste di prestiti, può essere l’impegno che una terza parte (persona o società) si assume per il pagamento del debito. Si tratta della fidejussione, una forma di garanzia personalé regolata dal Codice Civile dagli articoli 1936 e seguenti.Cerchiamo di capire in realtà in cosa consiste, partendo proprio da quello che ci dice la legge. “ È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione (art. 1936 Codice Civile)”. Luigi è a conoscenza del fatto che il suo amico Domenico ha trovato casa ma non ha la possibilità dì pagarla in contanti e per questo motivo si è rivolto alla sua banca per accendere un mutuo. La banca è però un po’ restia a concederglielo, nonostante la possibilità di iscrivere un’ipoteca sull’immobile da acquistare, e richiede ulteriori garanzie. Luigi tratta allora con la banca garantendo che, qualora Domenico non riuscisse a pagare il debito, sarà proprio lui ad onorario.
Nei moduli bancari che dovete compilare per richiedere il prestito c’è uno spazio riservato proprio al fidejussore. Questi, firmando in calce al modulo, si assume tutti gli oneri, verso la banca, dell’eventuale vostro mancato pagamento del debito. Ovviamente la banca accetta di concedere il prestito sulla base della situazione economico-patrimoniale-reddittuale del garante. Il fidejussore può essere anche una società. In questo caso la banca chiederà l’atto costitutivo e lo statuto societario e ne controllerà la situazione patrimoniale. In ogni caso, sia che il fidejussore sia una o più persone oppure una società, è prevista una clausola del contratto che autorizza la banca a trasmettere l’atto a società o enti specializzati nella rilevazione dei rischi finanziari in modo da poter controllare l’evoluzione delle garanzie offerte per il prestito. Infatti nel modulo di richiesta del prestito è previsto anche il diritto della banca di risolvere il contratto ai sensi deII’art.1456 del Codice Civile, evitando quindi anche l’erogazione di tutto o di parte del finanziamento se non ancora avvenuta qualora: i richiedenti o i loro garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi, esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria o economica.
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