martedì 8 aprile 2008
Dal 30 aprile 2008 solo assegni non trasferibili

La Circolare n. 18 del 07/03/08 dell' Agenzia delle Entrate stabilisce che:
“Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.”
e precisa che “Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”; a decorrere da questa data, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell’articolo 49, è dovuta “a titolo di imposta di bollo”, per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall’origine.
Per leggere l'articolo completo visita:
Assegno non trasferibile
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Etichette: assegno
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